Linea Vita

Evitare le cadute dall'alto con la linea vita


AFFIDATI AI NOSTRI SISTEMI DI SICUREZZA ANTI CADUTA:

Per lavorare in quota in totale sicurezza e a norma di legge.


I lavori in quota espongono i lavoratori a rischi molto elevati, in particolare al pericolo di caduta dall'alto, che causa gravi infortuni sul lavoro spesso mortali. Ecco perché è importante installare sistemi di ancoraggio anticaduta permanenti opportunamente progettati ed eseguiti secondo la Norma UNI EN 795 classe A e C.
Per la manutenzione di un impianto fotovoltaico installato su una copertura è doveroso installare la Linea Vita. Esistono diverse tipologie e sistemi di fissaggio che dipendono dalla tipologia di tetto e dalla sua forma.

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Obblighi per amministratori

D.U.V.R.I.: UN OBBLIGO PER GLI AMMINISTRATORI Il passaggio dalla 626/94 al nuovo testo unico 81/2008 coinvolge in maniera attiva gli amministratori condominiali.

COME? Allo scopo di tutelare la sicurezza in ogni stabile, l’amministratore avrebbe dovuto redigere il D.U.V.R.I. (Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze) entro il 31 DICEMBRE 2008. Questo documento è obbligatorio per tutti anche se il condominio non ha dipendenti e serve ad individuare eventuali interferenze degli appaltatori o sub appaltatori, le quali una volta appurate dovranno essere trattate e gestite dal committente.
Il D.U.V.R.I. deve essere redatto per escludere o valutare ogni rischio dovuto al lavoro contemporaneo e non, di più fornitori.

COSA SUCCEDE A CHI NON HA PROVVEDUTO A REDIGERE IL D.U.V.R.I. ENTRO I TERMINI DI LEGGE? Per mancata applicazione della legge, l'amministratore è responsabile e le sanzioni, a suo carico, sia in ambito civile che penale sono così riportate: - Arresto da quattro a otto mesi; - Ammenda da 1500 a 6000.

MODIFICA DEI REGOLAMENTI EDILIZI A seguito degli adempimenti richiesti nei regolamenti locali d'igiene e nelle leggi regionali relative alle istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza e dove viene rilevata la responsabilità del committente (quindi nello specifico dell'amministratore condominiale) nelle fasi di manutenzione dell'immobile e in osservanza alla realizzazione del fascicolo tecnico della copertura e dei suoi contenuti che devono essere prodotti dal coordinatore progettuale o in mancanza di questi da un progettista. Alla luce di quanto esposto quindi anche sui condomini viene richiesta l'installazione di dispositivi di ancoraggio per presidi fissi conformi alla norma UNI EN 795.

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Obblighi per i committenti

POS: UN OBBLIGO PER COMMITTENTI E RESPONSABILI DEI LAVORI Il POS è il piano operativo di sicurezza che tutte le imprese devono presentare prima di entrare in un cantiere edile o in una casa privata, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, nuovo Testo unico sicurezza sul lavoro (T.U.S.L.). ll POS costituisce assolvimento all’obbligo, posto in capo ai datori di lavoro delle imprese esecutrici, dell’art. 17 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.

COME? Allo scopo di tutelare la sicurezza in ogni stabile, i committenti devono richiedere dall’impresa assegnataria il POS, esso contiene la valutazione dei rischi, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., relativamente ai lavori eseguiti direttamente da questa impresa e propone le scelte autonome di carattere organizzativo ed esecutivo, in osservanza delle norme in materia di prevenzione infortuni e di tutela della salute dei lavoratori ed è inoltre idoneo a dimostrare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa, il nuovo requisito indispensabile introdotto dal nuovo D.Lgs. n. 81/2008 e disciplinato  dall’Allegato XVII.

ARTICOLO 93 PUNTO 1 Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori. In ogni caso il conferimento dell’incarico al responsabile dei lavori non esonera il committente alle responsabilità connesse  alla verifica degli adempimenti degli obblighi di cui agli articoli 90,92, comma 1, lettera e), e 99. ARTICOLO 93 PUNTO 2 La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione, non esonera il responsabile dei lavori dalla responsabilità connesse alla verifica dell’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettera a), b), c) e d).